L’Avvocato Marzio Postiglione,
a capo dello Studio Legale Postiglione & Partners, raccoglie tra le diverse
competenze anche quelle relative al diritto del lavoro. Tema molto delicato è
infatti quello riguardante la conclusione del rapporto di lavoro stabilito
tramite contratto, ricorrendo all’istituto giuridico del licenziamento. Questo
si rivela spesso applicato in maniera scorretta, poiché privo delle basi che lo
possano rendere legittimo. Un caso analogo a quello affrontato dall’Avvocato
Marzio Postiglione, il quale ha ricevuto una sentenza positiva da parte del
Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ad un caso di licenziamento
decretato illegittimo, nel quale ha ottenuto il reintegro, oltre al
risarcimento, per mancanza di motivazione del licenziamento stesso. Il Giudice
Istruttorio ha infatti decretato a favore della tesi dell’Avvocato Postiglione
chiamando in causa la legge 15 luglio 1966, n. 604 all’articolo 2, comma 2 per
la violazione del requisito di motivazione, considerando anche le successive
modificazioni della procedura come sancito dall’articolo 7 della legge 92/2012,
oppure in riferimento al quinto comma dell’art. 42 della Legge Fornero: “Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia
dichiarato inefficace per violazione del
requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all’articolo 7
della legge 92/2012, o della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma (dell’art. 42 della Legge Fornero), ma con attribuzione al
lavoratore di un’ indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal
datore di lavoro, tra un minimo di sei e massimo di dodici mensilità,
dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del datore di
lavoro, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento,
nel qual caso applica, in luogo di quelle testé previste, le tutele di cui ai
commi quarto, quinto o settimo della richiamata legge […]”.
Perciò in base alla gravità
della violazione commessa dal datore di lavoro, al dipendente devono essere
riconosciute dalle sei alle dodici mensilità basate sull’ultima retribuzione
globale di fatto. Questo nel caso in cui non venga, inoltre, riscontrato un
difetto di giustificazione del licenziamento per il quale ci si può appellare
alle tutele previste dai commi quarto, quinto o settimo sempre della medesima
legge. In particolare, maggiore attenzione è stata posta sul quarto comma
dell’art. 42, in riferimento al difetto di giustificazione del licenziamento
attuato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del
lavoratore, in contrasto con L’art. 2110, secondo comma, del Codice Civile,
applicabile anche nel caso in cui venga avanzata l’ipotesi dell’insussistenza
del fatto alla base del licenziamento. Al fine di stabilire il risarcimento
minimo e massimo spettante al lavoratore, il Giudice è chiamato a tenere conto
non solo dei criteri del quinto comma, ma anche dell’atteggiamento del
lavoratore nell’atto di ricerca di una nuova posizione, oltre che del contegno
tenuto da entrambe le parti nel contesto della procedura, come stabilito
dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni: “Il giudice applica, altresì, la medesima
disciplina di cui al quarto comma del suddetto art. 42 nell’ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai
sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 199, n.
68, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del
lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione
dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la
predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del
fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle
altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma.
In tale ultimo caso il giudice, ai fine della determinazione dell’indennità tra
il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto
comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova
occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, e successive modificazioni”
Fonti: http://www.wikilabour.it/ - http://it.wikipedia.org/wiki/ -
ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera.
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