lunedì 11 maggio 2015

L'avvocato Postiglione e il diritto tributario: cartelle esattoriali nulle


Le competenze dello Studio Legale Postiglione & Partners entrano nel merito anche del diritto tributario, dimostrandosi in grado di esporre ricorso anche per quanto riguarda le cartelle esattoriali di Equitalia. Analogo il caso di un cliente dello Studio Legale, il quale si è rivolto all’ Avvocato Marzio Postiglione per impugnare una richiesta di pagamento, in modo da procedere con un provvedimento atto a renderla nulla, poiché il contribuente non risulta più iscritto al Registro della CCIAA di Salerno. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno è concorde nell’affermare che il contribuente ha correttamente prodotto la documentazione finalizzata alla cessazione dell’attività ai fini I.V.A., la quale è stata in seguito accettata dall’Agenzia delle Entrate che lo ha così sollevato dagli oneri annuali nei confronti della Camera di Commercio: “Il ricorrente impugna cartella di pagamento emessa per la mancata corresponsione dei diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio e motiva la non debenza dell’imposta avendo lo stesso prodotto documenti di dichiarazione di cessazione attività ai fini I.V.A. nonché ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che confermava l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio.


Nonostante questa prima sentenza, Equitalia Sud S.p.A. ha riemesso in seguito la medesima cartella esattoriale, che è stata perciò impugnata al cospetto del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nonostante si trattasse di materia di competenza della commissione tributaria. Questo secondo ricorso, infatti, si basa su quello eseguito in precedenza, non andando a mettere in discussione la sentenza già dichiarata a cui la Camera di Commercio non ha mai replicato, né ha mai addotto prova dell’iscrizione del soggetto alla Camera stessa. In questa seconda sede, perciò, è stata solamente decretata l’inesistenza del credito, stabilendo, grazie all’intervento dell’Avvocato Marzio Postiglione, l’annullamento della cartella esattoriale impugnata: “L’opposizione è fondata. In effetti l’attore ha già ottenuto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Salerno una Sentenza n.2386/14 che dichiarava la cessazione attività dell’attore ai fini IVA, nonché l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio, confermata dall’Agenzia delle Entrate: tale sentenza non è stata disconosciuta dalla Camera di Commercio, la quale tra l’altro non ha addotto prova alcuna dell’obbligo dell’attore, non producendo neppure la prova della sua iscrizione alla Camera stessa. E quindi, quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, è ovvio che sul merito della pretesa, quale tributo, si è già pronunciata la Commissione Tributaria, mentre in questa sede si fa valere soltanto l’inesistenza del credito, derivante da quella sentenza […] la domanda va accolta e la cartella esattoriale impugnata va annullata.
 

Fonti: ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.

mercoledì 6 maggio 2015

Avvocato Marzio Postiglione e il diritto delle imprese: il caso di Fallimento


Nell’ambito giuridico della crisi di impresa, lo Studio dell'avvocato Postiglione & Partners può fornire una solida esperienza in grado di sostenere gli imprenditori nei casi estremi come il Fallimento. Tale procedura coinvolge non solo l’imprenditore stesso, ma anche il suo patrimonio e i creditori. Sono proprio questi ultimi ad avanzare solitamente richiesta di fallimento, avanzabile anche da uno solo di essi. Resta in ogni caso valida la regola secondo la quale aver provocato il fallimento di un’impresa non costituisce titolo di preferenza, sollevando dalla verifica del credito. Nel caso seguito dall’Avvocato Marzio Postiglione relativo ad un imprenditore tacciato di fallimento da un creditore, il Tribunale di Nocera Inferiore ha decretato in favore del suo assistito, indicando come fattore discriminante la soglia disposta dall’art. 15, dichiarando: “Ai fini del calcolo della soglia indicata dall’art.15 1. Fall. debba aversi riguardo a crediti scaduti che abbiano nel quantum un grado di certezza e che tale soglia sia prevista quale condizione di procedibilità della domanda introduttiva e che la condizione di procedibilità debba sussistere al momento della proposizione medesima istanza, anche per consentire al resistente di difendersi circa la sua eventuale insussistenza e ciò, nel rito camerale, caratterizzato dalla speditezza e dalla sommarietà delle forme […]” sottolineando inoltre come il creditore avesse ostacolato il tribunale nella procedura di acquisizione d’ufficio di informazioni, abusando appunto del potere di ufficio, sentenziando riguardo al creditore: “[…]preclude al tribunale di acquisire d’ufficio ai sensi dell’art.213 c.p.c. informazioni d’ufficio presso P.A. sulla debitoria esistente in capo al resistente, in quanto il potere d’ufficio può essere esercitato nei limiti del potere dispositivo delle parti, non potendosi ad esse sostituire, nella ricerca esplorativa di debitoria non altrimenti allegata al fine di superare la soglia di procedibilità, che è indubbia la natura dispositiva dell’istruttoria prefallimentare, venuto meno il potere della declaratoria d’ufficio del fallimento di cui all’art 6 1.f., che agisce anche su segnalazione di altro giudice, mentre al mercato, quale ceto creditorio sono lasciate le valutazioni di opportunità, circa la fiducia nell’adempimento del debitore […]”.


Grazie alla difesa dell’Avvocato Marzio Postiglione il Tribunale di Nocera Inferiore si è pronunciato in favore del dichiarato in fallimento, sancendo che i termini non eccedessero la soglia stabilita dall’art. 15, rendendo quindi il ricorso nullo e condannando l’accusa al pagamento delle spese processuali: “[…] considerando, pertanto che il credito scaduto e non pagato vantato dalla ricorrente non supera in termini di assoluta e rigorosa obiettività la soglia dell’art.15, dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di causa e accessori”.

 

Fonti: – www.wikipedia.org – www.nellanotizia.net  www.lavoroefinanza.it – ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore

martedì 5 maggio 2015

L'Avv. Marzio Postiglione e il diritto del lavoro: provvedimenti relativi al licenziamento dal posto di lavoro


L’Avvocato Marzio Postiglione, a capo dello Studio Legale Postiglione & Partners, raccoglie tra le diverse competenze anche quelle relative al diritto del lavoro. Tema molto delicato è infatti quello riguardante la conclusione del rapporto di lavoro stabilito tramite contratto, ricorrendo all’istituto giuridico del licenziamento. Questo si rivela spesso applicato in maniera scorretta, poiché privo delle basi che lo possano rendere legittimo. Un caso analogo a quello affrontato dall’Avvocato Marzio Postiglione, il quale ha ricevuto una sentenza positiva da parte del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ad un caso di licenziamento decretato illegittimo, nel quale ha ottenuto il reintegro, oltre al risarcimento, per mancanza di motivazione del licenziamento stesso. Il Giudice Istruttorio ha infatti decretato a favore della tesi dell’Avvocato Postiglione chiamando in causa la legge 15 luglio 1966, n. 604 all’articolo 2, comma 2 per la violazione del requisito di motivazione, considerando anche le successive modificazioni della procedura come sancito dall’articolo 7 della legge 92/2012, oppure in riferimento al quinto comma dell’art. 42 della Legge Fornero: “Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all’articolo 7 della legge 92/2012, o della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma (dell’art. 42 della Legge Fornero), ma con attribuzione al lavoratore di un’ indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e massimo di dodici mensilità, dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del datore di lavoro, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle testé previste, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo della richiamata legge […]”.

Perciò in base alla gravità della violazione commessa dal datore di lavoro, al dipendente devono essere riconosciute dalle sei alle dodici mensilità basate sull’ultima retribuzione globale di fatto. Questo nel caso in cui non venga, inoltre, riscontrato un difetto di giustificazione del licenziamento per il quale ci si può appellare alle tutele previste dai commi quarto, quinto o settimo sempre della medesima legge. In particolare, maggiore attenzione è stata posta sul quarto comma dell’art. 42, in riferimento al difetto di giustificazione del licenziamento attuato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, in contrasto con L’art. 2110, secondo comma, del Codice Civile, applicabile anche nel caso in cui venga avanzata l’ipotesi dell’insussistenza del fatto alla base del licenziamento. Al fine di stabilire il risarcimento minimo e massimo spettante al lavoratore, il Giudice è chiamato a tenere conto non solo dei criteri del quinto comma, ma anche dell’atteggiamento del lavoratore nell’atto di ricerca di una nuova posizione, oltre che del contegno tenuto da entrambe le parti nel contesto della procedura, come stabilito dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni: “Il giudice applica, altresì, la medesima disciplina di cui al quarto comma del suddetto art. 42 nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 199, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fine della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, e successive modificazioni

Fonti: http://www.wikilabour.it/ - http://it.wikipedia.org/wiki/ -  ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera.

martedì 14 aprile 2015

Cartella di Equitalia notificata con PEC è impugnabile


La Commissione Tributaria di Grosseto ha di recente accolto il ricorso di un contribuente con un provvedimento relativamente alla notifica della cartella di Equitalia tramite Posta Elettronica Certificata, decretandola così impugnabile.

La notifica, infatti, viene considerata nulla nel momento in cui Equitalia non riesce a dimostrare che il messaggio inviato con PEC sia precisamente corrispondente all’originale cartella esattoriale prodotta in giudizio di fronte al giudice.

Ciò che costituisce prova, infatti, non è la semplice stampa del messaggio digitale, passibile di contraffazione tramite editing testuale o grafico, bensì le notifiche di consegna e di accettazione dell’email validamente riconosciute. Queste infatti, per quanto riguarda la PEC, oltre a confermare la ricezione e la lettura da parte del ricevente, riportano sempre in allegato il messaggio originale inviato.

L’agente della riscossione, perciò, dovrà non solo dimostrare la conformità tra la copia cartacea e quella digitale, ma si dovrà anche preoccupare di provare la correttezza dell’avvenuta trasmissione, non potendosi limitare ad una comunicazione interna che segnala un allegato e le sue modalità di consultazione. Questo per impedire al contribuente di contestare la validità della notifica, pena la rinuncia alla pretesa di riscossione.

La cartella, inoltre, deve sempre rispettare il modello ministeriale, sia che venga trasmessa in cartaceo, che in digitale, risultare perciò completa e non solo un estratto, oltre ad avere una forma corrispondente in entrambe le soluzioni.

Nello specifico del caso riportato, la notifica si è rivelata impugnabile in quanto la difesa di Equitalia avrebbe depositato in giudizio la sola copia cartacea del messaggio email che avrebbe dovuto testimoniare, implicitamente, la prova dell’avvenuta notificazione tramite PEC.

Ai fini di una valida difesa, invece, bisogna agire direttamente sulla versione digitale delle ricevute, oppure sulla stampa delle stesse con attestazione di conformità sancita da un Pubblico Ufficiale (come da ex art. 9 comma 1bis L. 53/1994).