Le competenze dello Studio
Legale Postiglione & Partners entrano nel merito anche del diritto
tributario, dimostrandosi in grado di esporre ricorso anche per quanto riguarda
le cartelle esattoriali di Equitalia. Analogo il caso di un cliente dello
Studio Legale, il quale si è rivolto all’ Avvocato Marzio Postiglione per
impugnare una richiesta di pagamento, in modo da procedere con un provvedimento
atto a renderla nulla, poiché il contribuente non risulta più iscritto al
Registro della CCIAA di Salerno. La Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno è concorde nell’affermare che il contribuente ha correttamente prodotto
la documentazione finalizzata alla cessazione dell’attività ai fini I.V.A., la
quale è stata in seguito accettata dall’Agenzia delle Entrate che lo ha così
sollevato dagli oneri annuali nei confronti della Camera di Commercio: “Il ricorrente impugna cartella di pagamento
emessa per la mancata corresponsione dei diritti annuali di iscrizione alla
Camera di Commercio e motiva la non debenza dell’imposta avendo lo stesso
prodotto documenti di dichiarazione di cessazione attività ai fini I.V.A.
nonché ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che confermava l’esenzione dal
diritto annuale della Camera di Commercio”.
Nonostante questa prima
sentenza, Equitalia Sud S.p.A. ha riemesso in seguito la medesima cartella
esattoriale, che è stata perciò impugnata al cospetto del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, nonostante si trattasse di materia di competenza della
commissione tributaria. Questo secondo ricorso, infatti, si basa su quello
eseguito in precedenza, non andando a mettere in discussione la sentenza già
dichiarata a cui la Camera di Commercio non ha mai replicato, né ha mai addotto
prova dell’iscrizione del soggetto alla Camera stessa. In questa seconda sede,
perciò, è stata solamente decretata l’inesistenza del credito, stabilendo,
grazie all’intervento dell’Avvocato Marzio Postiglione, l’annullamento della cartella
esattoriale impugnata: “L’opposizione è
fondata. In effetti l’attore ha già ottenuto dalla Commissione Provinciale
Tributaria di Salerno una Sentenza n.2386/14 che dichiarava la cessazione
attività dell’attore ai fini IVA, nonché l’esenzione dal diritto annuale della
Camera di Commercio, confermata dall’Agenzia delle Entrate: tale sentenza non è
stata disconosciuta dalla Camera di Commercio, la quale tra l’altro non ha
addotto prova alcuna dell’obbligo dell’attore, non producendo neppure la prova
della sua iscrizione alla Camera stessa. E quindi, quanto al difetto di
giurisdizione del giudice adito, è ovvio che sul merito della pretesa, quale
tributo, si è già pronunciata la Commissione Tributaria, mentre in questa sede
si fa valere soltanto l’inesistenza del credito, derivante da quella sentenza
[…] la domanda va accolta e la cartella esattoriale impugnata va annullata.”
Fonti: ordinanza Giudice di
Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.