Ius
Variandi ex art. 1453 c.c.comma secondo.
La Cassazione con la sentenza N.8510 del 11.04.14 ha
finalmente dato un’interpretazione univoca sul principio dello Ius Variandi. La
parte che, secondo ciò che sancisce l’art. 1432 c.c. secondo comma, richieda la
risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio promosso per
ottenere l’adempimento, esercitando cosi lo Ius Variandi, può domandare sia la
restituzione della prestazione eseguita che il risarcimento dei danni derivanti
dalla cessazione degli effetti del negozio. La sentenza rende legittimo il
diritto della parte che, sostenendo una richiesta manutentiva degli effetti
contrattuali, decida poi in corso di giudizio di cambiarla propendendo per una
risoluzione dello stesso associando solo in questo frangente ex novo la
richiesta risarcitoria. (Cass. civ., Sez. un., 11.04.2014, n. 8510).
Nessun commento:
Posta un commento