venerdì 13 giugno 2014


Ius Variandi ex art. 1453 c.c.comma secondo.

La Cassazione con la sentenza N.8510 del 11.04.14 ha finalmente dato un’interpretazione univoca sul principio dello Ius Variandi. La parte che, secondo ciò che sancisce l’art. 1432 c.c. secondo comma, richieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio promosso per ottenere l’adempimento, esercitando cosi lo Ius Variandi, può domandare sia la restituzione della prestazione eseguita che il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del negozio. La sentenza rende legittimo il diritto della parte che, sostenendo una richiesta manutentiva degli effetti contrattuali, decida poi in corso di giudizio di cambiarla propendendo per una risoluzione dello stesso associando solo in questo frangente ex novo la richiesta risarcitoria. (Cass. civ., Sez. un., 11.04.2014, n. 8510).

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