La dichiarazione
della polizia nelle note difensive di causa che segnalano il corretto
posizionamento dell’autovelox o telelaser non fa piena prova.
Il tribunale di Torino ha chiarito alcuni aspetti in merito
alla casistica dei verbali inseguito a rilevazioni da dispositivi elettronici.
Attualmente il codice della strada sancisce che la mancanza dell’indicazione
nel verbale del luogo dove il dispositivo di rilevamento della velocità
elettronico è ubicato rende nullo il verbale stesso. Nel procedimento contro
gli accertamenti effettuati da pubblico ufficiale, il ricorrente che volesse
contestare quest’aspetto dovrebbe proporre due processi in uno: la querela di
falso e l’impugnazione della multa. In
merito, il tribunale piemontese ha sancito una precisazione di notevole
importanza e a favore del ricorrente. Infatti in questo caso, qualora nel
verbale non fossero indicate in maniera precisa gli elementi di cui sopra
(luogo di ubicazione di dispositivi e motivazione della mancata immediata
contestazione) e questi fossero confermati solo successivamente nel corso del
procedimento davanti al prefetto (o giudice di pace) nelle note difensive,
queste non avrebbero valenza di prova piena. Di conseguenza le controdeduzioni
difensive inviate dalla polizia municipale non possono essere accolte per
difetto di prova. Il giudice accoglierà l’opposizione qualora non ci fossero
prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.