venerdì 13 giugno 2014


La dichiarazione della polizia nelle note difensive di causa che segnalano il corretto posizionamento dell’autovelox o telelaser non fa piena prova.

Il tribunale di Torino ha chiarito alcuni aspetti in merito alla casistica dei verbali inseguito a rilevazioni da dispositivi elettronici. Attualmente il codice della strada sancisce che la mancanza dell’indicazione nel verbale del luogo dove il dispositivo di rilevamento della velocità elettronico è ubicato rende nullo il verbale stesso. Nel procedimento contro gli accertamenti effettuati da pubblico ufficiale, il ricorrente che volesse contestare quest’aspetto dovrebbe proporre due processi in uno: la querela di falso e l’impugnazione della multa.  In merito, il tribunale piemontese ha sancito una precisazione di notevole importanza e a favore del ricorrente. Infatti in questo caso, qualora nel verbale non fossero indicate in maniera precisa gli elementi di cui sopra (luogo di ubicazione di dispositivi e motivazione della mancata immediata contestazione) e questi fossero confermati solo successivamente nel corso del procedimento davanti al prefetto (o giudice di pace) nelle note difensive, queste non avrebbero valenza di prova piena. Di conseguenza le controdeduzioni difensive inviate dalla polizia municipale non possono essere accolte per difetto di prova. Il giudice accoglierà l’opposizione qualora non ci fossero prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

Ius Variandi ex art. 1453 c.c.comma secondo.

La Cassazione con la sentenza N.8510 del 11.04.14 ha finalmente dato un’interpretazione univoca sul principio dello Ius Variandi. La parte che, secondo ciò che sancisce l’art. 1432 c.c. secondo comma, richieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio promosso per ottenere l’adempimento, esercitando cosi lo Ius Variandi, può domandare sia la restituzione della prestazione eseguita che il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del negozio. La sentenza rende legittimo il diritto della parte che, sostenendo una richiesta manutentiva degli effetti contrattuali, decida poi in corso di giudizio di cambiarla propendendo per una risoluzione dello stesso associando solo in questo frangente ex novo la richiesta risarcitoria. (Cass. civ., Sez. un., 11.04.2014, n. 8510).